Progetto
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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Legge 730.0
Art. 61 Trattamento di dati personali
1 Ai fini dell’adempimento dei compiti assegnatigli per legge, l’UFE può elaborare dati personali degni di particolare protezione e altri dati personali.
2 L’UFE può conservare questi dati su un supporto elettronico.
3 Il Consiglio federale stabilisce i dati personali che possono essere elaborati e per quanto tempo devono essere conservati.
Art. 62 Consegna e pubblicazione di dati
1 Ai fini della trasparenza e dell’informazione dei consumatori finali, il Consiglio federale può obbligare le imprese del ramo energetico a pubblicare dati o a comunicarli alle autorità federali competenti. L’obbligo di consegna e pubblicazione può riguardare in particolare le seguenti informazioni:
a. consumo di energia elettrica e consumo di calore di tutti i clienti o di singoli gruppi di clienti;
b. offerte in materia di energie rinnovabili e dell’utilizzazione parsimoniosa e razionale dell’energia;
c. misure, adottate o previste, volte a promuovere il consumo parsimonioso e razionale dell’elettricità e l’utilizzazione di energie indigene e rinnovabili.
2 Le autorità federali competenti possono pubblicare i dati raccolti in forma adeguata.
3 La pubblicazione avviene salvaguardando il segreto d’affari o di fabbricazione.
Art. 63 Segreto d’ufficio e segreto d’affari
1 Tutte le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d’ufficio.
2 Il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari sono garantiti.
Art. 64 Emolumenti
1 Per le decisioni, le autorizzazioni, i controlli e i servizi speciali della Confederazione possono essere riscossi emolumenti. Il Consiglio federale ne determina l’ammontare.
2 Le attività d’informazione e di consulenza dell’UFE di cui all’articolo 48 capoverso 1 sono esenti da emolumenti.
Capitolo 10: Competenze, procedura e protezione giuridica
Art. 65 Competenze dell’organo d’esecuzione
1 L’organo d’esecuzione è competente per: