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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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730.0 Energia

a. l’esecuzione del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 18–26);

b. l’esecuzione della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (art. 28–30);

c. l’esecuzione del sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione (art. 31, 32, 39 e 40);

d. il rimborso dei costi supplementari derivanti da contratti di cui all’articolo 71 capoverso 8.

2 È fatta salva la competenza della Commissione dell’energia elettrica (ElCom) secondo l’articolo 67 capoverso 3 in caso di controversie derivanti dall’articolo 17.

3 L’organo d’esecuzione emana le necessarie decisioni.

4 In merito a questioni che, nel singolo caso o in generale, sono di notevole portata, l’organo d’esecuzione decide dopo aver sentito l’UFE.

Art. 66 Organo d’esecuzione

1 L’organo d’esecuzione è una filiale della società nazionale di rete di cui quest’ultima detiene tutte le quote. Ha la forma giuridica di una società per azioni di diritto privato con sede in Svizzera.

2 La maggioranza dei membri e il presidente del consiglio di amministrazione nonché i membri della direzione non possono far parte di organi della società nazionale di rete o di organi di altre persone giuridiche che esercitano attività nei settori della produzione o del commercio di elettricità o che sono in un rapporto di prestazione di servizi con siffatte persone giuridiche.

3 L’organo d’esecuzione non può svolgere un’attività economica.

4 È esentato da tutte le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

5 La società nazionale di rete concede all’organo d’esecuzione, dietro adeguato compenso, di accedere ai dati, alle informazioni e alle prestazioni necessari per l’esecuzione di cui essa dispone in ragione dei compiti da essa svolti in quanto società nazionale di rete. Non dà all’organo d’esecuzione istruzioni sulla prassi d’esecuzione.

6 L’UFE vigila sull’esecuzione. Può dare istruzioni all’organo d’esecuzione, anche sulla prassi d’esecuzione.

Art. 67 Competenze di autorità della Confederazione

1 L’UFE decide in merito:

a. alle sanzioni secondo l’articolo 26 previste per i gestori che partecipano attraverso aste al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità;

b. ai bandi di gara (art. 33);

c. alle garanzie per la geotermia (art. 34);

d. al rimborso del supplemento rete e agli impegni di cui all’articolo 38;