Progetto
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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Legge 730.0
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi computabili coperti dalle garanzie e la procedura.
Art. 35 Indennizzo per le centrali idroelettriche
1 Al proprietario di una centrale idroelettrica vanno rimborsati i costi globali dei provvedimenti di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19916 sulla pesca.
Capitolo 5: Finanziamento delle rimunerazioni e di altre misure
Sezione 1: Supplemento rete
Art. 36 Riscossione e utilizzo
1 La società nazionale di rete riscuote presso i gestori di rete un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione (supplemento rete). I gestori di rete possono traslare il supplemento rete sui consumatori finali.
2 Con il supplemento rete sono finanziati:
a. i costi non coperti dai prezzi di mercato per la rimunerazione nell’ambito del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità secondo l’articolo 18 e quelli secondo l’articolo 71 capoverso 8;
b. la rimunerazione unica secondo l’articolo 28;
c. i costi dei bandi di gara di cui all’articolo 33;
d. le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all’articolo 34;
e. l’indennizzo per le centrali idroelettriche secondo l’articolo 35;
f. i costi di esecuzione.
3 Il Consiglio federale fissa un supplemento rete graduale e conforme ai bisogni, in centesimi/kWh. La quota dell’indennizzo per le centrali idroelettriche è di 0,1 centesimi/kWh al massimo.
4 Dedotto il rimborso di cui all’articolo 38, le quote dei proventi annui del supplemento possono ammontare, per gli utilizzi seguenti, al massimo al:
a. 10 per cento per i bandi di gara;
b. 10 per cento per le garanzie per la geotermia.