Progetto
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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Legge 730.0
2 Per gli impianti a produzione pilotabile la rimunerazione è variabile. Il Consiglio federale può prevedere incentivi affinché l’immissione di energia avvenga per quanto possibile in funzione delle esigenze del mercato e in particolare:
a. introdurre un sistema di bonus e malus;
b. definire una ripartizione dei costi dell’energia di compensazione conforme al principio di causalità.
Art. 23 Aste
1 Il Consiglio federale può prevedere per il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità che il tasso di rimunerazione venga stabilito attraverso aste per determinate tecnologie, categorie o classi di potenza.
2 Se il Consiglio federale si è avvalso di questa competenza, nel corrispondente settore il tasso di rimunerazione è stabilito in seguito soltanto attraverso aste.
Art. 24 Aggiudicazione
1 Le aste sono aggiudicate a tante offerte quante ne consente la quantità messa all’asta (art. 25 cpv. 1 lett. b). Criterio principale per l’aggiudicazione è il tasso di rimunerazione. Vanno inoltre osservati in particolare i seguenti criteri:
a. qualità del progetto e dell’impianto;
b. stato di realizzazione dell’impianto e inizio della produzione;
c. quantità di produzione prospettata.
2 Il gestore che si aggiudica l’asta partecipa automaticamente con il corrispondente impianto e senza iscrizione separata al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Se lo abbandona, non può più partecipare con il corrispondente impianto a un’asta successiva e quindi al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.
Art. 25 Procedura
1 L’UFE dispone le sessioni d’asta e stabilisce in anticipo:
a. l’inizio e la durata della rispettiva sessione d’asta;
b. la quantità da mettere all’asta per quanto concerne la produzione o la potenza;
c. il termine per la realizzazione.
2 L’UFE può definire durate di rimunerazione più brevi di quelle di cui all’articolo 18 se questo corrisponde meglio alla situazione economica e alla prassi di ammortamento dei gestori e di conseguenza si prevedono offerte migliori.
3 L’organo d’esecuzione (art. 66) organizza le singole aste.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle aste, in particolare:
a. il tipo di asta e di aggiudicazione;
b. un indennizzo per l’onere causato in caso di offerte infondate o sleali;