Progetto

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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730.0 Energia

c. il genere e la forma della pubblicazione dei risultati dell’asta e le eccezioni.

Art. 26 Mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione e sanzioni

1 Se un progetto per il quale il gestore dell’impianto si è aggiudicato l’asta non è realizzato entro il termine fissato o gli obiettivi assicurati sono raggiunti soltanto parzialmente, il gestore può essere tenuto a versare un contributo pari fino al 10 per cento della rimunerazione media per l’immissione di elettricità prevista per l’intera quantità offerta e per l’intera durata della rimunerazione nel caso di progetti comparabili.

2 L’UFE può prendere provvedimenti d’inchiesta al fine di ottenere i dati necessari per infliggere eventuali sanzioni.

3 I gestori che non realizzano il loro progetto o non raggiungono i risultati assicurati possono ovviare alla perdita di produzione o potenza compensandola in altro modo. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

Art. 27 Gruppi di bilancio e compensazione tra i gestori di rete

1 L’elettricità ritirata dai gestori di rete conformemente alla presente sezione è computata a uno o più gruppi di bilancio.

2 I gruppi di bilancio con consumatori finali loro attribuiti riprendono di questa elettricità la parte che i produttori non vendono direttamente sul mercato. Ognuno di questi gruppi di bilancio riprende la parte proporzionale alla sua quota di fornitura di elettricità rispetto al consumo finale complessivo e paga per essa il prezzo di mercato.

3 Il Consiglio federale designa i gruppi di bilancio; può incaricare un gruppo di bilancio o un altro ufficio centrale di versare le rimunerazioni al posto dei gestori di rete. La quota delle rimunerazioni che supera il prezzo di mercato è finanziata attraverso il fondo per il supplemento rete (art. 37).

Sezione 3: Contributo unico per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

Art. 28 Rimunerazione unica

1 I gestori di un impianto fotovoltaico nuovo fino a 10 kW ricevono un contributo unico per l’impianto (rimunerazione unica).

2 Un impianto ampliato o rinnovato non è considerato nuovo.

3 Il gestore che ha ricevuto una rimunerazione unica per un impianto e amplia quest’ultimo a 10 kW o più o lo rinnova non può partecipare con lo stesso al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.