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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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730.0 Energia
Art. 32 Rimunerazione per gli impianti di cogenerazione
1 Nel fissare la rimunerazione per gli impianti di cogenerazione vanno considerati:
a. il prezzo sul mercato dell’elettricità al momento dell’immissione;
b. i costi di produzione dell’elettricità generata da impianti di cogenerazione efficienti alimentati interamente o parzialmente con combustibili fossili;
c. l’obiettivo di sviluppo secondo l’articolo 3.
2 Non appena i costi supplementari complessivi causati dalla rimunerazione per gli impianti di cogenerazione superano all’anno un terzo dei costi di cui all’articolo 36 capoverso 2 lettera a, la rimunerazione è diminuita in modo corrispondente. Per costi supplementari s’intende la differenza tra la rimunerazione per gli impianti di cogenerazione e il prezzo di mercato applicabile nel corrispondente momento.
3 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
a. l’importo della rimunerazione per gli impianti di cogenerazione; e
b. la verifica periodica dell’importo della rimunerazione e il suo adeguamento.
4 Se l’obiettivo di incremento di produzione secondo l’articolo 3 è stato raggiunto, il Consiglio federale può ridurre progressivamente la rimunerazione per gli impianti di cogenerazione fino al prezzo di mercato. A tal fine tiene conto del fabbisogno di elettricità.
Capitolo 4: Bandi di gara, garanzie per la geotermia e indennizzo per le centrali idroelettriche
Art. 33 Bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico
Il Consiglio federale può disciplinare bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico che perseguono in particolare:
a. l’uso parsimonioso e razionale dell’energia elettrica negli edifici, nelle imprese e nei veicoli;
b. la riduzione delle perdite dovute alla trasformazione nel caso di impianti elettrici destinati alla produzione e alla distribuzione di elettricità;
c. il recupero del calore residuo che non può essere impiegato in altro modo ai fini della produzione di elettricità.
Art. 34 Garanzie per la geotermia
1 Per coprire i rischi degli investimenti effettuati nell’ambito della preparazione e della costruzione di impianti geotermici possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento.