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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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Legge 730.0

Art. 13 Pianificazione del territorio nei Cantoni

1 I Cantoni provvedono affinché le regioni e le sezioni di corsi d’acqua adeguate per l’impiego di energie rinnovabili siano definite nel piano direttore, in particolare per quanto concerne la forza idrica e la forza eolica. Dette regioni e sezioni di corsi d’acqua sono definite sulla base del piano del potenziale di sviluppo, non appena questo è disponibile.

2 Le regioni e le sezioni di corsi d’acqua adeguate per l’impiego di energie rinnovabili vanno definite in piani di utilizzazione.

3 I Cantoni provvedono con mezzi adeguati affinché le regioni e le sezioni di corsi d’acqua adeguate per l’impiego di energie rinnovabili siano definite il più rapidamente possibile.

Art. 14 Interesse nazionale nel caso dell’impiego di energie rinnovabili

1 L’impiego di energie rinnovabili e il loro sviluppo costituiscono un interesse nazionale.

2 I nuovi impianti o i nuovi gruppi di impianti per l’impiego di energie rinnovabili costituiscono a partire da una determinata grandezza e importanza un interesse nazionale equivalente o maggiore secondo l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1°luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). In questi casi si può prendere in considerazione una deroga al principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell’inventario conformemente all’articolo 5 LPN.

3 Lo stesso vale per le centrali di pompaggio nuove a partire da una determinata grandezza e importanza.

4 Il Consiglio federale fissa per ogni tecnologia, se del caso, la necessaria grandezza e importanza degli impianti nonché la necessaria grandezza e importanza delle centrali di pompaggio. A tal fine tiene conto di criteri quali la potenza e la produzione nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e orientandosi al mercato.

Art. 15 Interesse nazionale nel caso di impianti di piccole dimensioni

1 Il Consiglio federale può riconoscere eccezionalmente a un nuovo impianto, a un nuovo gruppo di impianti o a una nuova centrale di pompaggio che non raggiunge la necessaria grandezza e importanza un interesse equivalente o maggiore secondo l’articolo 6 capoverso 2 LPN se:

a. il progetto fornisce un contributo fondamentale agli obiettivi di sviluppo o appare particolarmente opportuno; e

b. il Cantone di ubicazione presenta una corrispondente richiesta.

2 Nel valutare la richiesta, il DATEC considera se conformemente al piano del potenziale di sviluppo vi sono ubicazioni alternative, quante ve ne sono e quali.

3 RS 451