Progetto

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto

Legge 730.0

mente alla quantità di elettricità fornita da ognuno di essi nel proprio comprensorio ai consumatori finali.

2 I costi supplementari di tutti i gestori di rete sono rilevati periodicamente dall’organo d’esecuzione al fine di determinare la quota dei costi a carico dei singoli gestori di rete. I dati necessari devono essere messi a disposizione ai fini dell’esecuzione.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare:

a. il genere e la portata dei dati e delle informazioni che i gestori di rete e i gestori degli impianti devono presentare;

b. la rilevazione e il trattamento dei dati necessari all’esecuzione e l’accesso ad essi;

c. le deroghe all’obbligo dei gestori di rete di partecipare al finanziamento.

Art. 40 Costi di esecuzione

I gestori di rete sono tenuti a rimborsare all’organo d’esecuzione i costi di esecuzione connessi al meccanismo di compensazione di cui all’articolo 39. Al calcolo si applica per analogia l’articolo 39 capoverso 1.

Capitolo 6: Impiego parsimonioso e razionale dell’energia

Sezione 1: Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Art. 41

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:

a. indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;

b. la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;

c. le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; per gli apparecchi elettrici, tali esigenze comprendono anche il consumo in modalità di attesa (standby).

2 Anziché stabilire esigenze per la commercializzazione, il Consiglio federale può:

a. incaricare il DATEC di convenire con i produttori o gli importatori valori mirati allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;

b. introdurre strumenti economici.

3 Il Consiglio federale si basa sull’economicità e sulle migliori tecnologie disponibili e tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiet-