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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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730.0 Energia

d. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell’ambito del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 18), della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (art. 28) e del sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione (art. 31);

e. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell’ambito della riscossione (art. 36) o del rimborso (art. 38) del supplemento rete;

f. fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell’ambito degli obiettivi individuali di cui all’articolo 43;

g. contravviene a una disposizione d’applicazione la cui violazione è stata dichiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria del presente articolo.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 40 000 franchi.

3 Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo (DPA). L’autorità competente è l’UFE.

4 Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).

Capitolo 12: Disposizioni finali

Art. 71 Disposizioni transitorie

1 Ai gestori di impianti che all’entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente all’articolo 7a della legge del 26 giugno 199812 sull’energia (diritto anteriore), le seguenti nuove norme non si applicano:

a. l’ampliamento o il rinnovamento considerevole, autorizzato soltanto per le centrali idroelettriche (art. 18 cpv. 2);

b. il tasso di rimunerazione più basso per le centrali idroelettriche che sono ampliate o rinnovate in maniera considerevole (art. 21 cpv. 3 lett. b);

c. l’esclusione degli impianti d’incenerimento dei rifiuti e di altri impianti (art. 18 cpv. 3);

d. l’esclusione degli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (art. 18 e 28).

2 Per i gestori di detti impianti, in luogo delle disposizioni citate (cpv. 1 lett. a-d) si applica il diritto anteriore.

11 RS 313.0

12 RU 1999 197, 2004 4719, 2006 2197, 2007 3425, 2008 775, 2010 4285 5061 5065, 2012 3231