Progetto
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Legge 730.0
4 I provvedimenti ordinati devono essere fattibili sotto il profilo tecnico e funzionale e sostenibili economicamente.
Capitolo 2: Approvvigionamento energetico
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 7 Nozione di approvvigionamento energetico e competenze
1 L’approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, l’immagazzinamento, la preparazione, il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di vettori energetici ed energia fino alla loro consegna al consumatore finale, compresi l’importazione, l’esportazione e il transito.
2 L’approvvigionamento energetico è compito del settore energetico. La Confederazione e i Cantoni istituiscono le condizioni quadro necessarie affinché le imprese del ramo energetico possano assumere questo compito in modo ottimale nell’interesse generale.
Art. 8 Linee direttrici per l’approvvigionamento energetico
1 Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone un’offerta di energia sufficiente e differenziata nonché sistemi di distribuzione tecnicamente sicuri ed efficaci.
2 Un approvvigionamento energetico economico si basa sulle forze di mercato, sulla trasparenza dei costi, sulla capacità concorrenziale internazionale e su una politica energetica coordinata a livello internazionale.
3 Approvvigionamento energetico compatibile con le esigenze della protezione dell’ambiente significa utilizzare le risorse naturali in modo parsimonioso, impiegare energie rinnovabili ed evitare effetti nocivi o molesti per l’uomo e l’ambiente.
Art. 9 Messa in pericolo dell’approvvigionamento elettrico
1 Se si prospetta che l’approvvigionamento della Svizzera in elettricità non è sufficientemente assicurato a lungo termine, la Confederazione e i Cantoni creano tempestivamente, nel quadro delle loro competenze, le condizioni necessarie affinché si possano approntare capacità di produzione. Al riguardo collaborano con le imprese del ramo energetico e assicurano che:
a. i processi e le operazioni necessari siano eseguiti rapidamente;
b. a proposito di costruzioni, impianti, pianificazioni, finanziamenti e altre loro attività, vengano privilegiate le tecnologie di generazione improntate all’economicità e alla neutralità dell’impatto climatico, nonché adatte all’ubicazione corrispondente.
2 La Confederazione si adopera per una collaborazione sufficiente con l’estero.