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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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730.0 Energia

caso di impianti di grandi dimensioni e se viene immessa una parte considerevole della produzione. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

Art. 20 Contingenti di tecnologia fotovoltaica

1 I mezzi impiegati ogni anno per i gestori di impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità vanno limitati.

2 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) stabilisce la limitazione. A tal fine si fonda su un valore indicativo di 600 GWh per il 2020 e tiene conto dell’evoluzione dei costi.

3 Il Consiglio federale fissa ulteriori valori indicativi di cui tener conto al momento di stabilire le limitazioni per il 2035 e il 2050.

Art. 21 Tasso di rimunerazione

1 Il tasso di rimunerazione si basa sui costi di produzione di impianti di riferimento determinante al momento della messa in esercizio di un impianto. Gli impianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest’ultima deve essere economica a lungo termine.

2 Il tasso di rimunerazione rimane di norma lo stesso per tutta la durata della rimunerazione.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni di concretizzazione concernenti in particolare:

a. i tassi di rimunerazione per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di potenza;

b. tassi di rimunerazione più bassi per le centrali idroelettriche che sono ampliate o rinnovate in misura considerevole;

c. una verifica periodica dei tassi di rimunerazione, tenuto conto tra l’altro dei rispettivi costi del capitale;

d. l’adeguamento dei tassi di rimunerazione;

e. un adeguamento eccezionale dei tassi di rimunerazione per impianti che già partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, se l’impianto di riferimento realizza guadagni o perdite eccessivi.

4 Per gli impianti per i quali un’attribuzione a un impianto di riferimento non è opportuna, il Consiglio federale può prevedere che il tasso di rimunerazione sia definito nel singolo caso in base al prezzo di costo dell’impianto corrispondente. Il Consiglio stabilisce le condizioni per questi casi.

5 Il tasso di rimunerazione può essere definito anche attraverso aste (art. 23).

Art. 22 Rimunerazione generale e rimunerazione in caso di produzione

pilotabile

1 La rimunerazione è calcolata in base alla quantità di elettricità immessa e al tasso di rimunerazione.