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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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730.0 Energia

5 Il sostegno finanziario di cui all’articolo 49 capoverso 2 è concesso sotto forma di aiuti finanziari secondo l’articolo 53.

Art. 52 Contributi globali

1 I contributi globali sono concessi soltanto se un Cantone dispone di un programma nel settore corrispondente. Non devono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma.

2 Nel settore dell’informazione e della consulenza nonché della formazione e del perfezionamento sono sostenuti in particolare programmi volti a promuovere l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia

3 Nel settore dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo almeno il 50 per cento del contributo globale versato a un Cantone è riservato alla promozione di misure prese da privati. Inoltre le misure prese nell’ambito degli edifici sono sostenute soltanto se il programma cantonale di promozione prescrive l’allestimento di un certificato energetico degli edifici con relativo rapporto di consulenza; il Consiglio federale disciplina le eccezioni, segnatamente per i casi in cui detta condizione per la concessione di contributi è sproporzionata.

4 L’importo dei contributi globali versati ai singoli Cantoni dipende dall’efficacia del programma cantonale di promozione e dall’importo del credito cantonale. I Cantoni riferiscono annualmente all’UFE.

5 I mezzi finanziari annui non utilizzati nel corso dell’anno devono essere rimborsati alla Confederazione. In luogo del rimborso, l’UFE può autorizzarne il riporto a favore dell’anno successivo.

Art. 53 Aiuti finanziari per singoli progetti

1 Gli aiuti finanziari per singoli progetti sono di regola concessi sotto forma di versamenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati soltanto a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi.

2 Gli aiuti finanziari non devono di regola superare il 40 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L’eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall’interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell’aiuto.

3 Sono considerati costi computabili:

a. per gli aiuti finanziari di cui all’articolo 49 capoverso 2: i maggiori costi non ammortizzabili rispetto ai costi delle tecniche convenzionali;

b. per gli aiuti finanziari di cui all’articolo 50: gli investimenti supplementari rispetto ai costi delle tecniche convenzionali;

c. per gli altri aiuti finanziari: le spese effettive assolutamente necessarie all’adempimento del compito.

4 Qualora con un progetto promosso sia conseguito un utile, di norma gli aiuti finanziari devono essere rimborsati interamente o in parte.