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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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730.0 Energia
Art. 57 Mandati di prestazione e vigilanza degli enti pubblici
1 Sentiti i Cantoni, il DATEC conviene con le organizzazioni interessate in particolare:
a. gli obiettivi e i principi per i singoli compiti;
b. gli studi da effettuare sulle ripercussioni di misure e programmi;
c. i rapporti da presentare.
2 Il DATEC verifica ogni due anni lo svolgimento dei compiti affidati e riferisce al Consiglio federale.
3 I rappresentanti della Confederazione non possono far parte degli organi direttivi delle organizzazioni incaricate.
Art. 58 Esecuzione da parte dei Cantoni
1 I Cantoni eseguono le misure di cui all’articolo 42 nonché agli articoli 6, 11, 13, 16, 47 e 48, sempre che tali disposizioni lo prevedano. Se una legge federale attribuisce a un’autorità federale l’esecuzione in un ambito specifico, questa autorità esegue anche le corrispondenti disposizioni della presente legge.
2 I Cantoni informano periodicamente il DATEC sulle loro misure d’esecuzione.
Art. 59 Verifica degli effetti
1 L’UFE verifica periodicamente in che misura i provvedimenti della presente legge hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 2–4 e allestisce in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia un monitoraggio dettagliato dei costi e dei benefici.
2 I risultati delle verifiche sono pubblicati.
3 Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni le conseguenze e l’efficacia dei provvedimenti della presente legge e riferisce all’Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2–4. Se si prospetta che gli obiettivi non possono essere conseguiti, esso propone contemporaneamente i provvedimenti supplementari necessari.
Art. 60 Obbligo di informare
1 Chiunque fabbrica, importa, commercializza o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni di cui esse necessitano per la preparazione e la realizzazione dei provvedimenti, come pure per la verifica della loro efficacia.
2 Gli interessati forniscono i documenti necessari alle autorità e garantiscono loro l’accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.