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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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730.0 Energia

Art. 3 Obiettivo di incremento di produzione per l’elettricità generata da

impianti di cogenerazione forza-calore

Per gli impianti di cogenerazione forza-calore interamente o parzialmente a combustibili fossili (impianti di cogenerazione) con una potenza termica compresa tra 0,35 e 20 MW va perseguito un incremento di produzione che consenta di raggiungere nel 2025 una potenza elettrica installata di almeno 1000 MW.

Art. 4 Obiettivi in materia di consumo

1 Per il consumo annuo medio pro capite di energia va perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al:

a. 35 per cento entro il 2035;

b. 50 per cento entro il 2050.

2 Per il consumo annuo di elettricità, dal 2020 va perseguita una stabilizzazione.

3 Il Consiglio federale può definire ulteriori obiettivi intermedi globali o per singoli settori.

Art. 5 Collaborazione con i Cantoni, l’economia e altre organizzazioni

1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell’economia. In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni interessate, il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per raggiungere gli obiettivi di politica energetica.

2 La Confederazione e, nell’ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano per l’esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche.

Art. 6 Principi

1 Le autorità, le aziende di distribuzione, i fabbricanti di impianti, veicoli e apparecchi che consumano energia come pure i consumatori osservano i seguenti principi:

a. ogni energia deve essere impiegata nel modo più parsimonioso e razionale possibile;

b. il consumo di energia globale deve essere coperto con una quota sostanziale e costantemente in crescita di energie rinnovabili;

c. i costi dell’approvvigionamento energetico devono essere addebitati, nella misura del possibile, ai consumatori che li causano.

2 Il settore energetico adotta provvedimenti volti a promuovere il consumo parsimonioso e razionale dell’energia nonché l’impiego delle energie indigene e rinnovabili.

3 Prima di costruire o trasformare una centrale termica a combustibili fossili va verificato se questo sia necessario o se il fabbisogno non possa essere coperto con energie rinnovabili. Il calore residuo di siffatte centrali va utilizzato in modo opportuno. Sono fatte salve le diposizioni della legge del 23 dicembre 20112 sul CO2.

2 RS ... (FF 2012 109)