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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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730.0 Energia
tivi degli strumenti economici devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.
4 Il Consiglio federale può disporre che le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie si applichino anche all’uso proprio.
Sezione 2: Edifici
Art. 42
1 L’impiego parsimonioso e razionale dell’energia nonché l’impiego di energie rinnovabili costituiscono un interesse nazionale. Nell’ambito della loro legislazione, i Cantoni istituiscono condizioni quadro favorevoli a tal fine.
2 I Cantoni emanano disposizioni sull’impiego parsimonioso e razionale dell’energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti e sostengono l’attuazione dei pertinenti standard di consumo. A tal fine tengono conto del livello della tecnica ed evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio. Vanno considerate anche le esigenze in relazione alle protezione dei monumenti.
3 I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti:
a. la quota massima ammissibile di energie non rinnovabili a copertura dell’approvvigionamento termico, per il riscaldamento e l’acqua calda;
b. l’installazione di nuovi riscaldamenti elettrici fissi a resistenza e la loro sostituzione;
c. le convenzioni sugli obiettivi concluse con i grandi consumatori;
d. il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti essenziali negli edifici esistenti;
e. la produzione di energie rinnovabili e l’efficienza energetica: negli edifici riscaldati che soddisfano almeno lo standard Minergie, lo standard MoPEC o uno standard edilizio equivalente, un superamento di 20 cm al massimo nel calcolo in particolare dell’altezza dell’edificio, della distanza tra edifici, della distanza dai confini, della distanza dalle acque, della distanza dalle strade o della distanza dal parcheggio e nell’ambito degli allineamenti non è considerato per:
1. l’isolamento termico,
2. un impianto per un migliore impiego delle energie rinnovabili indigene.
4 I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull’indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne definiscono il campo d’applicazione.