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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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Legge 730.0

dell’impiego parsimonioso e razionale dell’energia e dell’impiego di energie rinnovabili. Tiene conto al riguardo degli sforzi dei Cantoni e dell’economia.

2 Sentito il Cantone interessato, la Confederazione può sostenere:

a. impianti e progetti pilota e di dimostrazione;

b. esperimenti sul terreno e analisi destinati a provare e valutare tecniche energetiche, a valutare misure di politica energetica o a rilevare i dati necessari.

3 Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all’estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all’estero possono essere eccezionalmente sostenuti se essi generano un valore aggiunto in Svizzera.

Art. 50 Impiego dell’energia e recupero del calore residuo

Nell’ambito dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo la Confederazione può sostenere misure per:

a. l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia;

b. l’impiego di energie rinnovabili;

c. il recupero del calore residuo, in particolare di quello delle centrali, nonché degli impianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, del settore dei servizi e dell’industria.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 51 Principi

1 La Confederazione può promuovere le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 mediante contributi globali annui ai Cantoni o un aiuto finanziario per singoli progetti. Riguardo alle misure di cui all’articolo 50 concede aiuti finanziari per singoli progetti soltanto in casi eccezionali.

2 Il Consiglio federale disciplina in particolare:

a. le condizioni che i Cantoni devono adempiere per ottenere contributi globali;

b. i criteri per la concessione di aiuti finanziari per singoli progetti.

3 I Le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 che contribuiscono direttamente o indirettamente a ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 degli edifici possono essere finanziati nell’ambito dei contributi globali di cui all’articolo 34 della legge sul CO28.

4 La promozione di cui all’articolo 49 capoverso 1 è retta anche per i progetti singoli dalla legge federale del 7 ottobre 19839 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

8RS ... (FF 2012 109)

9 RS 420.1