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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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730.0 Energia
Allegato (art. 72)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale federale
Art. 83 lett. w (nuova)
Il ricorso è inammissibile contro:
w. le decisioni in materia di normativa elettrica concernenti l’approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole, se non si pone alcuna questione di diritto d’importanza fondamentale.
2. Legge del 23 dicembre 201115 sul CO2
Titolo prima dell’art. 10
Sezione 2: Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri
Art. 10 Principio
1 Le emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020.
2 Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta devono essere ridotte a una media di 175 g di CO2/km entro la fine del 2017 e a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020.
3 A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (di seguito veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 12) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e immatricolato durante l’anno corrispondente.
Art. 10a (nuovo) Obiettivi intermedi, agevolazioni e deroghe
1 In aggiunta agli obiettivi di cui all’articolo 10, il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi vincolanti.
14 RS 173.110
15 RS ... (FF 2012 109)