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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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Legge 730.0
e. agli obiettivi volti ad aumentare l’efficienza nell’ambito del consumo di elettricità (art. 43);
f. a oggetti previsti dalla presente legge non attribuiti a un altro ufficio; sono fatti salvi i compiti di natura amministrativa o di poca importanza che il Consiglio federale assegna ad altri uffici.
2 L’UFAM decide d’intesa con il Cantone interessato in merito all’indennizzo per le centrali idriche di cui all’articolo 35.
3 La ElCom decide in merito alle controversie derivanti dall’articolo 17.
Art. 68 Protezione giuridica e ricorso delle autorità
1 Le decisioni dell’organo d’esecuzione (art. 66), dell’UFE, dell’UFAM e della ElCom possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2 L’UFE è legittimato ad avvalersi di rimedi giuridici contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d’applicazione.
Art. 69 Espropriazione
1 In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all’impiego della geotermia o degli idrocarburi o al recupero del calore residuo, i Cantoni possono procedere a espropriazioni o delegare questo diritto a terzi.
2 Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193010 sull’espropriazione. Essi prevedono che il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata se è possibile determinare esattamente chi è interessato dall’espropriazione.
3 Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni è applicabile la legislazione federale in materia di espropriazione.
Capitolo 11: Disposizione penale
Art. 70
1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 41);
b. viola le prescrizioni concernenti la caratterizzazione dell’elettricità (art. 10);
c. rifiuta di fornire le informazioni richieste dall’autorità competente o fornisce a quest’ultima indicazioni inesatte o incomplete (art. 60);
10 RS 711