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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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730.0 Energia
3 Per gli impianti che non raggiungono la necessaria grandezza e importanza e ai quali il Consiglio federale non ha riconosciuto un interesse equivalente o maggiore secondo l’articolo 6 capoverso 2 LPN va tenuto conto del fatto che essi forniscono nell’insieme un contributo importante agli obiettivi di sviluppo.
Art. 16 Procedura di autorizzazione e termine per le perizie
1 Per la costruzione di impianti atti all’impiego di energie rinnovabili i Cantoni prevedono procedure di autorizzazione il più celeri possibile.
2 Le commissioni e i servizi di cui all’articolo 25 LPN4 inoltrano le loro perizie all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione entro tre mesi dalla sua richiesta.
3 Per altri pareri e autorizzazioni per i quali è competente la Confederazione, il Consiglio federale può designare un’unità amministrativa incaricata di coordinare detti pareri e procedure di autorizzazione.
Capitolo 3: Immissione di energia di rete e sistemi di rimunerazione
Sezione 1: Obbligo generale di ritiro e di rimunerazione
Art. 17
1 I gestori di rete sono tenuti, nel loro comprensorio, a ritirare e a rimunerare tutta l’energia di rete offerta, eccettuata l’elettricità proveniente da centrali idroelettriche con una potenza superiore a 10 MW. Sempre che le disposizioni che seguono non prevedano altrimenti, l’obbligo di ritiro e di rimunerazione si applica soltanto se:
a. l’energia è offerta in una forma appropriata per la rete;
b. per quanto concerne la produzione di elettricità generata a partire da energie fossili, l’elettricità è prodotta periodicamente;
c. eventuali esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo fissate dal Consiglio federale sono rispettate.
2 I gestori di impianti, compresi quelli che partecipano a un sistema di rimunerazione, possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell’energia da essi prodotta. L’energia non immessa nella rete non può essere trattata e computata come immessa.
3 Sempre che le disposizioni che seguono non prevedano altrimenti, la rimunerazione è stabilita in funzione dei costi che comporterebbe l’acquisto di energia equivalente sul mercato.
4 RS 451