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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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Legge 730.0

Sezione 2: Rimunerazione per l’immissione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità)

Art. 18 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione

di elettricità

1 Al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:

a. forza idrica fino a 10 MW;

b. energia solare a partire da 10 kW;

c. energia eolica;

d. geotermia;

e. energia da biomassa.

2 Sono considerati nuovi gli impianti che hanno un’ubicazione appropriata e sono stati messi in esercizio dopo il 1°gennaio 2006 e, per quanto concerne la forza idrica, anche quelli ampliati o rinnovati in maniera considerevole dopo questa data.

3 Sono esclusi dalla partecipazione al modello di rimunerazione per l’immissione di elettricità i gestori di:

a. impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d’incenerimento dei rifiuti);

b. forni per l’incenerimento di fanghi e impianti di depurazione delle acque reflue (impianti a gas di depurazione);

c. impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, in particolare:

a. la procedura d’iscrizione e di accesso;

b. la durata della rimunerazione;

c. le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;

d. l’estinzione anticipata della rimunerazione;

e. l’abbandono temporaneo del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

Art. 19 Immissione parziale di elettricità

Il Consiglio federale può prevedere, oltre a un eventuale consumo proprio (art. 17 cpv. 2), la possibilità di immettere soltanto una parte dell’elettricità attraverso il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (splitting), in particolare nel