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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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730.0 Energia
Art. 7 Abs. 3
3 Per determinare la componente tariffaria relativa all’utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione. L’eventuale immissione di energia da parte dei consumatori finali fissi che rinunciano all’accesso alla rete non può essere presa in considerazione nel fissare la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia.
Art. 15 cpv. 1 e 1bis (nuovo)
1 Per costi computabili si intendono i costi d’esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente, come pure i costi di acquisto, installazione ed esercizio di sistemi di misurazione intelligenti prescritti per legge.
1bis I costi computabili comprendono un utile d’esercizio adeguato.
Titolo prima dell’art. 17a (nuovo)
Sezione 2a: Misurazioni
Art. 17a (nuovo) Sistemi di misurazione intelligenti
1 Un sistema di misurazione intelligente è un dispositivo di misurazione per registrare l’energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale di dati. Esso registra tempo e quantità effettivi del consumo energetico.
2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l’installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali o presso determinati gruppi di consumatori finali.
3 Il Consiglio federale può, tenuto conto delle prescrizioni del diritto federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori peculiarità, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare:
a. trasmettere i dati di misurazione;
b. supportare i sistemi tariffari;
c. supportare altri servizi e applicazioni;
d. condizionare il consumo di energia.
4 Il Consiglio federale tiene conto delle disposizioni sulla protezione dei dati.