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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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Legge 730.0

Art. 205e (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del …

Gli articoli 31a, 32 capoverso 2ter e 67a hanno effetto nel decimo periodo fiscale successivo alla loro entrata in vigore.

4. Legge federale del 14 dicembre 199020 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 3bis–3quinquies (nuovi)

3bis Le spese degli investimenti di cui al capoverso 3 lettera a sono deducibili nei due periodi fiscali successivi, a condizione che, nel periodo fiscale nel quale sono state sostenute, non possano essere prese in considerazione in modo completo sotto il profilo fiscale.

3ter Gli investimenti di cui al capoverso 3 lettera a in parti di immobili riscaldate o climatizzate possono essere dedotti soltanto se l’immobile soddisfa già lo standard energetico minimo o lo raggiunge per mezzo degli investimenti.

3quater Il Dipartimento federale delle finanze fissa lo standard minimo in collaborazione con i Cantoni e d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Per tipi di immobili diversi possono essere fissati standard minimi differenti.

3quinquies Il Dipartimento federale delle finanze emana prescrizioni di concretizzazione.

Art. 10 cpv. 1ter (nuovo)

1ter Gli investimenti, che servono a risparmiare energia o alla protezione dell’ambiente, in parti di immobili riscaldate o climatizzate della sostanza commerciale sono presi in considerazione nell’ambito degli oneri giustificati dall’uso commerciale soltanto se l’immobile soddisfa già lo standard energetico minimo (art. 9 cpv. 3quater e 3quinquies) o lo raggiunge per mezzo degli investimenti. La stessa cosa vale anche per gli ammortamenti sugli investimenti.

Art. 25 cpv. 1ter (nuovo)

1ter Gli investimenti, che servono a risparmiare energia o alla protezione dell’ambiente, in parti di immobili riscaldate o climatizzate della sostanza commerciale sono presi in considerazione nell’ambito degli oneri giustificati dall’uso commerciale soltanto se l’immobile soddisfa già lo standard energetico minimo (art. 9 cpv. 3quater e 3quinquies) o lo raggiunge per mezzo degli investimenti. La stessa cosa vale anche per gli ammortamenti sugli investimenti.

20 RS 642.14