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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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Legge 730.0

Capitolo 8: Convenzioni internazionali

Art. 54

Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge e non sottostanno a referendum.

Capitolo 9: Esecuzione

Art. 55 Esecuzione da parte del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni d’applicazione necessarie. Può delegare al DATEC il compito di emanare disposizioni tecniche o amministrative. È fatto salvo l’articolo 58.

2 Per l’esecuzione, il Consiglio federale può avvalersi di organizzazioni private. Queste garantiscono un’esecuzione economica. Questo vale anche per le organizzazioni private alle quali con la presente legge sono trasferiti compiti d’esecuzione.

3 L’UFE può delegare a terzi compiti di verifica, controllo e vigilanza.

Art. 56 Compiti affidati a organizzazioni dell’economia

1 Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell’economia in particolare i seguenti compiti:

a. convenire indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 41 cpv. 1 lett. a);

b. convenire procedure di omologazione energetica (art. 41 cpv. 1 lett. b);

c. convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 41 cpv. 2 lett. a);

d. attuare strumenti di economia di mercato (art. 41 cpv. 2 lett. b);

e. convenire e realizzare programmi per promuovere l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia nonché l’impiego di energie indigene e rinnovabili;

f. fungere da intermediario, segnatamente mediante l’informazione, la consulenza e la concessione di fideiussioni, per il finanziamento da parte di terzi di impianti destinati alla produzione poco inquinante e all’impiego parsimonioso e razionale dell’energia;

g. convenire obiettivi di sviluppo per il consumo energetico dei grandi consumatori.

2 La Confederazione e, nel quadro delle loro competenze, i Cantoni possono favorire la conclusione di convenzioni indicando obiettivi e termini.

3 Le organizzazioni collaborano nell’adempimento dei loro compiti con le autorità federali e cantonali competenti come pure con le altre organizzazioni interessate.