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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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730.0 Energia

2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli che non dispongono dell’approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato.

Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell’obiettivo individuale

1 Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli di un importatore o di un costruttore superano l’obiettivo individuale, l’importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo immatricolato per la prima volta durante l’anno civile corrispondente:

a. per gli anni 2015–2018:

1. per il primo grammo di CO2/km in eccesso: 7.50 franchi,

2. per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: 22.50 franchi,

3. per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: 37.50 franchi,

4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: 142.50 franchi;

b. a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: 142.50 franchi.

2 Per gli importatori e i costruttori di cui all’articolo 11 capoverso 4 gli importi previsti dal capoverso 1 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l’obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni previste dall’articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all’articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell’obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può decidere per i primi una sanzione più mite.

3 I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.

4 Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 19964 sull’imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.

5 Il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l’importo da pagare conformemente ai capoversi 1 e 2, nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.

Art. 22 cpv. 4bis (nuovo)

4bis Per centrali si intendono anche gli impianti di cui all’articolo 31 della legge del ...16 sull’energia (LEne), qualora essi:

a. non partecipino allo scambio di quote di emissioni secondo l’articolo 15 o 16; o

b. non si siano impegnati a ridurre le emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1 lettera b.

16 RS ...