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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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730.0 Energia

Art. 44 rubrica

False dichiarazioni sui veicoli

Art. 49a (nuovo) Disposizione transitoria della modifica del ...

Per quanto riguarda gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, l’obbligo di presentare rapporto secondo l’articolo 10b capoverso 1 decorre dal 2019.

3. Legge federale del 14 dicembre 199019 sull’imposta federale diretta

Art. 31a (nuovo) Investimenti in immobili

1 Gli investimenti, che servono a risparmiare energia o alla protezione dell’ambiente, in parti di immobili riscaldate o climatizzate della sostanza commerciale sono presi in considerazione nell’ambito degli oneri giustificati dall’uso commerciale soltanto se l’immobile soddisfa già lo standard energetico minimo o lo raggiunge per mezzo degli investimenti. La stessa cosa vale anche per gli ammortamenti sugli investimenti.

2 Il Dipartimento federale delle finanze fissa lo standard minimo in collaborazione con i Cantoni e d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Per tipi di immobili diversi possono essere fissati standard minimi differenti.

3Il Dipartimento federale delle finanze emana prescrizioni di concretizzazione.

Art. 32 cpv. 2bis (nuovo) e 2ter (nuovo)

2bis Le spese degli investimenti di cui al capoverso 2 secondo periodo sono deducibili nei due periodi fiscali successivi, a condizione che, nel periodo fiscale corrente nel quale sono state sostenute, non possano essere prese in considerazione in modo completo sotto il profilo fiscale.

2ter Gli investimenti di cui al capoverso 2 secondo periodo in parti di immobili riscaldate o climatizzate possono essere dedotti soltanto se l’immobile soddisfa già lo standard energetico minimo (art. 31a cpv. 2 e 3) o lo raggiunge per mezzo degli investimenti.

Art. 67a (nuovo) Investimenti in immobili

Gli investimenti, che servono a risparmiare energia o alla protezione dell’ambiente, in parti di immobili riscaldate o climatizzate della sostanza commerciale sono presi in considerazione nell’ambito degli oneri giustificati dall’uso commerciale soltanto se l’immobile soddisfa già lo standard energetico minimo (art. 31a cpv. 2 e 3) o lo raggiunge per mezzo degli investimenti. La stessa cosa vale anche per gli ammortamenti sugli investimenti.

19 RS 642.11