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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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730.0 Energia

Art. 10 Caratterizzazione dell’elettricità e garanzie di origine

1 Ai fini della trasparenza e dell’informazione dei consumatori finali, il tipo di produzione e la provenienza dell’elettricità devono essere caratterizzati; la provenienza deve essere attestata tramite garanzia di origine.

2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di caratterizzazione e di attestazione della provenienza e disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine.

3 Le garanzie di origine dell’elettricità per cui è versata una rimunerazione conformemente al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità o una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni non possono essere negoziate né trasferite.

Sezione 2: Pianificazione del territorio e sviluppo delle energie rinnovabili

Art. 11 Pianificazione comune dello sviluppo delle energie rinnovabili

1 Attraverso una pianificazione comune i Cantoni definiscono, per tutta la Svizzera, le regioni e le sezioni di corsi d’acqua adeguate per l’impiego delle energie rinnovabili. Possono indicare anche regioni e sezioni di corsi d’acqua che devono essere tenute libere. La pianificazione prevede fra l’altro annotazioni su carte a piccola scala.

2 La pianificazione deve consentire, in un’ottica globale a livello nazionale e tenuto conto degli obiettivi di sviluppo, di sfruttare in modo appropriato i potenziali esistenti. Gli interessi contrapposti, in particolare le esigenze in materia di protezione, vanno tenuti in considerazione.

3 I Cantoni si concertano e coinvolgono le cerchie interessate. Procedono in particolare alla pianificazione relativa alla forza idrica e alla forza eolica.

Art. 12 Piano del potenziale di sviluppo e compiti della Confederazione

1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) collabora ai lavori di pianificazione dei Cantoni assumendo un ruolo di coordinamento. Riunisce i risultati in un piano del potenziale di sviluppo a livello nazionale.

2 Se tre anni dopo l’entrata in vigore della presente legge non si è giunti ad alcun risultato che tenga conto in modo sufficiente degli obiettivi di sviluppo, il DATEC assume la pianificazione.

3 Il Consiglio federale approva il piano del potenziale di sviluppo e ne tiene conto nel quadro della procedura di approvazione dei piani direttori. La Confederazione ne tiene conto nell’adempimento dei suoi compiti d’incidenza territoriale.