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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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Legge 730.0
3 Il diritto anteriore si applica ai sensi dei capoversi 1 e 2 parimenti ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita senza riserve (decisione positiva).
4 Ai gestori che non hanno ottenuto una decisione positiva, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d’attesa (decisione di inclusione nella lista d’attesa), si applica il nuovo diritto.
5 I gestori i cui impianti fotovoltaici di piccole dimensioni fino a 10 kW erano in funzione prima dell’entrata in vigore della presente legge e che dispongono soltanto di una decisione di inclusione nella lista d’attesa non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. In compenso possono richiedere una rimunerazione unica conformemente all’articolo 28.
6 La ElCom giudica i procedimenti che al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono pendenti presso di essa conformemente al diritto anteriore.
7 Il fondo per il supplemento rete va organizzato conformemente all’articolo 37 entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Il precedente ente responsabile va dissolto e i mezzi da esso detenuti vanno trasferiti nel nuovo fondo.
8 Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili, le condizioni di raccordo di cui all’articolo 7 del diritto anteriore si applicano:
a. alle centrali idroelettriche sino al 31 dicembre 2035;
b. a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre 2025.
9 Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 8 che regolano il ritiro di elettricità proveniente da centrali idroelettriche, la ElCom può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la rimunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente.
Art. 72 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 73 Diritto previgente: abrogazione
La legge del 26 giugno 199813 sull’energia è abrogata.
Art. 74 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
13 RU 1999 197, 2004 4719, 2006 2197, 2007 3425, 2008 775, 2010 4285 5061 5065, 2012 3231