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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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Legge 730.0
Art. 29 Importo
1 La rimunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio. Il Consiglio federale fissa gli importi e disciplina inoltre:
a. la procedura di presentazione delle domande;
b. le dimensioni minime di un impianto;
c. le esigenze relative all’esercizio e al funzionamento dell’impianto;
d. la restituzione della rimunerazione unica, se dette esigenze non sono soddisfatte;
e. l’adeguamento periodico degli importi.
2 La rimunerazione unica non è né rifiutata né ridotta in presenza di altri aiuti.
3 Il gestore di un impianto può iniziarne la costruzione prima che la rimunerazione unica gli sia stata assegnata.
Art. 30 Contingenti
1 I mezzi impiegati ogni anno per le rimunerazioni uniche destinate ai gestori di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni vanno limitati.
2 L’UFE stabilisce la limitazione congiuntamente a quella di cui all’articolo 20. I valori indicativi di cui all’articolo 20 si applicano alla somma di entrambe le limitazioni.
Sezione 4: Rimunerazione per l’elettricità generata da impianti di cogenerazione forza-calore (Sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione)
Art. 31 Impianti ai quali è aperta la partecipazione
1 Il sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione è aperto ai gestori di impianti di cogenerazione a focolare, alimentati interamente o parzialmente con combustibili fossili, che hanno una potenza termica compresa tra 0,35 e 20 MW e sfruttano completamente il calore generato. Il Consiglio federale fissa esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo.
2 Al sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione non possono partecipare i gestori di:
a. impianti d’incenerimento dei rifiuti;
b. impianti a gas di depurazione.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura.