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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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Legge 730.0
2 Al passaggio a nuovi obiettivi il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi durante un periodo limitato.
3 Può escludere determinati veicoli dal campo d’applicazione delle prescrizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2.
4 Al riguardo il Consiglio federale tiene conto delle norme dell’Unione europea.
Art. 10b (nuovo) Rapporto e proposte per un’ulteriore riduzione delle
emissioni di CO2
1 Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 10 e degli obiettivi intermedi secondo l’articolo 10a capoverso 1 la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.
2 Sottopone per tempo all’Assemblea federale proposte per un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli da attuare dopo il 2020. Al riguardo tiene conto delle norme dell’Unione europea.
Art. 11 Obiettivo individuale
1 Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo in base al quale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli è calcolato l’obiettivo individuale (art. 10 cpv. 3). Il calcolo si basa sui veicoli dell’importatore o del costruttore immatricolati per la prima volta durante l’anno corrispondente (parco veicoli). Al riguardo le automobili da un lato e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri dall’altro formano due parchi veicoli distinti.
2 Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare:
a. le caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b. le norme dell’Unione europea.
3 Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4 Per gli importatori o i costruttori di veicoli in Svizzera che immatricolano meno di 50 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri all’anno, l’obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
Art. 12 Calcolo dell’obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2
1 Alla fine di ogni anno, l’Ufficio federale dell’energia calcola per ogni importatore o costruttore:
a. l’obiettivo individuale;
b. le emissioni medie di CO2 del parco veicoli corrispondente.