Progetto
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine
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Legge 730.0
Sezione 3: Obiettivi di efficienza per il consumo di elettricità
Art. 43 Obiettivi per i fornitori di elettricità
1 I fornitori di elettricità devono adempiere obiettivi volti ad aumentare in modo costante l’efficienza per quanto concerne il consumo di elettricità. L’obiettivo individuale di un fornitore di elettricità corrisponde a una quota annua determinata delle sue vendite in Svizzera. Detta quota, che ammonta al massimo al 2 per cento, è fissata dal Consiglio federale.
2 I fornitori di elettricità le cui vendite annue sono pari o superiori a 30 GWh adempiono il loro obiettivo individuale consegnando alla Confederazione corrispondenti certificati. Se non riescono a ottenerli per mezzo di provvedimenti propri attuati presso i consumatori finali, i fornitori di elettricità si procurano altri certificati svizzeri, rilasciati conformemente al presente capoverso.
3 Gli altri fornitori di elettricità possono, invece di consegnare certificati, pagare una tassa sostitutiva fissata in funzione del loro obiettivo individuale e dei costi medi che dovrebbero sostenere se dovessero essi stessi prendere provvedimenti.
4 Con i proventi della tassa sono finanziati altri progetti volti ad aumentare l’efficienza. Detti progetti sono definiti nell’ambito dei bandi di gara di cui all’articolo 33.
Art. 44 Provvedimenti e certificati
1 L’efficienza va aumentata per mezzo di provvedimenti standardizzati o di provvedimenti non standardizzati. Non sono computabili i provvedimenti che, in quanto economici, verrebbero presi comunque. Non sono inoltre computabili i provvedimenti:
a. presi nell’ambito degli impegni relativi al rimborso della tassa sul CO2 o del supplemento rete;
b. sostenuti dallo Stato;
c. presi sulla scorta di un obbligo previsto dalla legge.
2 L’UFE definisce i singoli provvedimenti standardizzati e li adegua in modo costante. I provvedimenti non standardizzati sottostanno a una verifica e a un’ammissione preliminari. A tal fine l’UFE può far capo a un’organizzazione privata.
3 Il conseguimento di aumenti dell’efficienza è attestato per mezzo di certificati. A tal fine l’UFE può far capo a un’organizzazione privata.
4 I certificati sono commerciabili e non sono legati a un periodo di adempimento degli obiettivi.
Art. 45 Fissazione e verifica dell’obiettivo
1 L’UFE fissa per ogni fornitore di elettricità l’obiettivo individuale annuo.
2 I fornitori di elettricità riferiscono annualmente all’UFE. Coloro i quali non pagano la tassa sostitutiva inoltrano in particolare i certificati necessari per l’adempimento del loro obiettivo individuale.