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Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 38 pagine

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730.0 Energia

Art. 37 Fondo per il supplemento rete

1 L’organo d’esecuzione (art. 66) conserva i proventi del supplemento rete in un fondo che prevede un conto per ogni utilizzo. I proventi non possono essere impiegati per altri impegni dell’organo d’esecuzione.

2 L’organo d’esecuzione procede ai pagamenti necessari anche nei casi in cui conformemente all’articolo 67 la decisione spetta ad autorità federali.

3 L’UFE esercita la vigilanza sul fondo.

Art. 38 Rimborso del supplemento rete

1 Su richiesta, ai consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0,5 GWh il supplemento rete è rimborsato se essi si impegnano nei confronti della Confederazione:

a. ad aumentare l’efficienza elettrica;

b. a ridurre entro certi limiti le emissioni di CO2;

c. a presentare ogni anno un relativo rapporto.

2 L’impegno a ridurre le emissioni di gas serra previsto dall’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO27 sostituisce l’impegno di cui al capoverso 1 lettera b. Le imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissione secondo l’articolo 17 della legge sul CO2 e le centrali termiche a combustibili fossili di cui all’articolo 22 della legge sul CO2 non sono tenute a impegnarsi conformemente al capoverso 1 lettera b.

3 Gli impegni di cui al capoverso 1 si fondano sui principi dell’impiego parsimonioso e razionale dell’energia e sullo stato della tecnica. Devono essere sostenibili sotto il profilo economico e tenere debitamente conto delle misure di efficienza e di riduzione già adottate.

4 I consumatori finali che non rispettano interamente gli impegni previsti dal capoverso 1 o dalla legge sul CO2 e presi nei confronti della Confederazione non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti.

5 Il Consiglio federale disciplina in particolare i dettagli degli impegni di cui al capoverso 1, la periodicità del rimborso e la procedura.

Sezione 2: Compensazione dei costi supplementari degli impianti di cogenerazione

Art. 39 Finanziamento dei costi supplementari

1 I costi supplementari complessivi causati dalla rimunerazione per gli impianti di cogenerazione sono sostenuti in parti uguali da tutti i gestori di rete, proporzional-

7 RS ... (FF 2012 109)