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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine
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3Se durante il trasporto una partita deve essere trasbordata da un aeromobile a un altro, al momento della notificazione preventiva è necessario anche indicare lʼora prevista del trasbordo e lʼeventuale luogo di immagazzinamento nellʼarea ufficiale.
Art. 42 Trasbordo in aeroporto
1Gli animali e i prodotti animali che non lasciano lʼaeromobile e i prodotti animali trasbordati da un aeromobile a un altro entro 12 ore senza lasciare lʼarea ufficiale non devono essere condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo.
2Se il tempo di trasbordo per i prodotti animali eccede le 12 ore, la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione deve comunicarlo immediatamente al servizio veterinario di confine secondo le istruzioni dello stesso.
3Se durante il transito verso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda e la Norvegia la partita resta in aeroporto più di 48 ore, deve essere effettuata una seconda comunicazione.
4Allʼinterno dellʼaeroporto gli animali e i prodotti animali non possono lasciare il perimetro delimitato dallʼAmministrazione delle dogane, salvo che ne sia stato autorizzato il trasporto con un veicolo stradale o ferroviario.
Art. 43 Depositi doganali, depositi franchi doganali nonché operatori che
forniscono direttamente i prodotti di approvvigionamento ai mezzi di trasporto marittimo
1Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dellʼUE, si applica lʼarticolo 12 della direttiva 97/78/CE23.
2Alle partite destinate a un operatore autorizzato secondo lʼarticolo 13 capoverso 1 lettera a della direttiva 97/78/CE e domiciliato nellʼUE si applicano gli articoli 12 e 13 della direttiva summenzionata.
Art. 44 Proseguimento del trasporto
1Le partite che transitano via terra devono essere trasportate per via diretta in uno Stato membro dellʼUE dopo il rilascio da parte del servizio veterinario di confine.
2Per le partite trasportate verso Paesi terzi con un veicolo stradale o ferroviario, si applicano i seguenti oneri particolari:
a. Le partite devono essere trasportate in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità.
b. Le partite non possono essere né frazionate né trasbordate.
c. Il trasporto deve sottostare a controllo doganale.
23 Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi allʼorganizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9; da ultimo modificata dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.