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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

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2Su richiesta del Paese di destinazione e ai fini del rilascio da parte dellʼautorità cantonale competente, lʼUSAV può anche autorizzare certificati dʼesportazione che contengono condizioni non previste nella legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari, in particolare:

a. procedimenti diversi di fabbricazione, controllo e identificazione;

b. requisiti diversi per i locali e le attrezzature;

c. il controllo veterinario di aziende alimentari diverse da macelli e stabilimenti di sezionamento;

d. lo svolgimento di analisi di laboratorio non autorizzate in Svizzera per lʼaccertamento di malattie.

3Il certificato sanitario di cui al capoverso 2 è rilasciato se:

a. i prodotti animali non sono nocivi alla salute;

b. le autorità competenti del Paese di destinazione hanno espressamente approvato le condizioni.

4LʼUSAV può inoltre stabilire requisiti formali per il rilascio di certificati sanitari stranieri. Esso pubblica questi modelli sotto forma di direttive tecniche destinate alle autorità cantonali.

5LʼUSAV può concludere con il Paese di destinazione un trattato sui certificati sanitari e sulle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 51 Firma dei certificati sanitari stranieri da parte delle autorità cantonali

1Lʼautorità cantonale competente appone la propria firma sul certificato sanitario straniero sottoposto dallʼesportatore, qualora:

a. esso corrisponda a un modello già rilasciato dallʼUSAV;

b. sia garantito che tutte le condizioni menzionate nel certificato sanitario sono soddisfatte.

2Se il certificato sanitario sottoposto non corrisponde a un modello già rilasciato dallʼUSAV, lʼautorità cantonale competente trasmetterà detto certificato allʼUSAV per la convalida.

Art. 52 Riconoscimento delle aziende esportatrici da parte delle autorità

cantonali

1Su richiesta dellʼazienda interessata, lʼautorità cantonale competente effettua la procedura di riconoscimento e la sorveglianza degli animali e dei prodotti animali se il Paese di destinazione esige il riconoscimento ufficiale dellʼazienda come azienda esportatrice.

2Il riconoscimento come azienda esportatrice viene rilasciato se lʼazienda soddisfa i requisiti della legislazione sulle epizoozie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali ed altri eventuali requisiti previsti dalla legislazione del Paese di destinazione.