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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine
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2LʼUSAV può stabilire, dʼintesa con lʼautorità competente del Paese di destinazione, che il controllo dʼidentità e il controllo fisico degli animali e dei prodotti animali trasportati in aeromobile vengano eseguiti presso un posto dʼispezione frontaliero riconosciuto del Paese di destinazione secondo le disposizioni dellʼarticolo 8 numero 1 lettera b della direttiva 91/496/CEE28.
3È necessario soltanto un controllo documentale per:
a. i prodotti animali che restano in aeroporto per più di 12 ore, ma non oltre 48 ore;
b. gli animali che restano sullʼaeromobile.
4Non è necessario alcun controllo per:
a. i prodotti animali che restano in aeroporto per non oltre 12 ore;
b. i prodotti animali che restano sullʼaeromobile.
5Il servizio veterinario di confine può effettuare controlli supplementari se ciò si rivela opportuno per ragioni di salute degli animali, protezione degli animali e di sicurezza alimentare.
Art. 63 Transito verso Paesi terzi
1In caso di partite destinate al transito verso Paesi terzi, il servizio veterinario di confine effettua almeno un controllo documentale e un controllo dʼidentità.
2Nel caso di partite il cui trasporto dallʼaeroporto prosegue su strada, il servizio veterinario di confine effettua sempre anche un controllo fisico.
3Il controllo si limita a una verifica del manifesto di carico per:
a. gli animali trasbordati entro 12 ore da un aeromobile a un altro senza lasciare lʼarea ufficiale; oppure
b. gli animali o i prodotti animali che non vengono scaricati dallʼaeromobile.
4Le partite in transito di cui al capoverso 3 possono essere controllate a campione dal servizio veterinario di confine.
Art. 64 Esportazione
1Il servizio veterinario di confine può controllare le partite dʼesportazione di animali e prodotti animali se esiste il sospetto che non siano conformi alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sullʼallevamento di animali o sulle derrate alimentari.
2I Cantoni controllano il rispetto delle condizioni dʼesportazione ed emettono i certificati dʼesportazione attenendosi ai modelli dellʼUSAV.
28 Direttiva del Consiglio 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi allʼorganizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56; da ultimo modificata dalla direttiva 2009/156/CE, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.