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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine
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Sezione 2: Obbligo di controllo di confine
Art. 14 Principio
1Il DFI stabilisce per quali voci della tariffa doganale è prescritto un controllo veterinario di confine in caso di importazione.
2In Svizzera sono soggette a controllo veterinario di confine tutte le partite:
a. per le quali è prescritto un controllo veterinario di confine; e
b. che non sono già state sottoposte a un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dellʼUE, in Islanda o in Norvegia.
Art. 15 Posti adibiti allʼimportazione in Svizzera delle partite soggette
allʼobbligo di controllo
1Gli animali e i prodotti animali provenienti da Paesi terzi, soggetti a un controllo veterinario di confine in Svizzera, possono essere importati solo per via aerea attraverso i posti dʼispezione frontalieri autorizzati per i rispettivi animali o prodotti animali.
2Lʼallegato 11 dellʼAccordo stabilisce:
a. i posti dʼispezione frontalieri autorizzati in Svizzera;
b. le categorie di animali e prodotti animali che possono essere importate e i posti dʼispezione frontalieri abilitati a effettuare tali importazioni.
3LʼUSAV pubblica in Internet lʼelenco dei posti dʼispezione frontalieri autorizzati.
Sezione 3: Registrazione e notificazione preventiva
Art. 16 Registrazione nel sistema informatico TRACES
1Al momento dellʼimportazione di partite soggette a un controllo veterinario di confine in Svizzera, devono essere registrate nel sistema informatico TRACES le seguenti persone fisiche e giuridiche:
a. lʼimportatore;
b. la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione;
c. lʼazienda di destinazione.
2Gli importatori e le persone soggette allʼobbligo di dichiarazione fanno richiesta di registrazione presso lʼUSAV, le aziende di destinazione presso le autorità cantonali competenti. Essi devono comunicare immediatamente i cambiamenti di indirizzo alla rispettiva autorità.
3Le persone registrate hanno accesso ai dati relativi alle partite inviate da loro stessi o su loro incarico e possono completare o modificare prima dei controlli i dati inseriti.