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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine
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a. coadiuvare il servizio veterinario di confine presentandogli le partite da controllare secondo le sue disposizioni e riprendendone possesso al termine; e
b. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine alle persone competenti.
Art. 35 Imprese che prestano servizi di sdoganamento
1Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono considerate persone soggette allʼobbligo di dichiarazione.
2Le imprese che prestano servizi di sdoganamento devono fornire in tempo utile al servizio veterinario di confine le informazioni e i documenti necessari. Su richiesta, esse devono fornire al servizio veterinario di confine i manifesti di carico degli aeromobili, le lettere di vettura aerea e altri documenti.
3Al di fuori degli orari di apertura del servizio veterinario di confine, le imprese devono ricoverare nei locali del servizio adibiti per simili casi gli animali e i prodotti animali che giungono in aeroporto.
4Esse devono assicurarsi che gli animali siano, sotto la sorveglianza di guardiani di animali titolari di un attestato federale di capacità secondo lʼarticolo 38 della legge del 13 dicembre 200222 sulla formazione professionale:
a. condotti al servizio veterinario di confine per il controllo;
b. curati durante la loro permanenza in aeroporto.
Art. 36 Esercenti degli aeroporti
1Gli esercenti degli aeroporti devono notificare allʼUSAV le imprese incaricate dei servizi di sdoganamento. Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente allʼUSAV.
2Essi devono richiamare lʼattenzione delle imprese incaricate sugli obblighi ai sensi dellʼarticolo 35.
Art. 37 Compagnie aeree
Spetta alle compagnie aeree sincerarsi degli orari di apertura relativi al controllo veterinario di confine.
Art. 38 Servizi di corriere
1I servizi di corriere che non ricorrono a imprese che prestano servizi di sdoganamento sono considerati, per le partite sotto la loro responsabilità, come persone soggette allʼobbligo di dichiarazione.
2In questi casi, essi devono adempiere agli obblighi di cui allʼarticolo 35 capoverso 2 nonché a tutti gli obblighi che la presente ordinanza assegna alle persone soggette allʼobbligo di dichiarazione.
22 RS 412.10