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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

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Art. 45 Documenti di accompagnamento

1In caso di transito verso un Paese terzo, il DVCE e gli originali dei certificati sanitari devono accompagnare la partita fino al confine esterno dellʼUnione europea.

2In caso di transito diretto verso un Paese terzo, non è necessario accludere il DVCE in accompagnamento.

Art. 46 Uscita dal territorio dʼimportazione

1Le partite provenienti da Paesi terzi che transitano per via diretta nel territorio di importazione attraverso uno Stato membro dellʼUE, lʼIslanda o la Norvegia verso un altro Paese terzo, devono lasciare entro 30 giorni dallʼimportazione il territorio dʼimportazione negli Stati membri dellʼUE, in Islanda e in Norvegia.

2La persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione deve notificare lʼuscita delle partite dal territorio dʼimportazione al servizio veterinario di confine, presentando il DVCE allo stesso.

Art. 47 Obblighi delle persone coinvolte

In caso di transito, le compagnie aeree che effettuano il trasporto della partita sono tenute a fornire in tempo utile allʼimpresa che presta servizio di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari.

Capitolo 4: Esportazione

Art. 48 Principio

Chiunque esporti animali e prodotti animali è responsabile per:

a. il rispetto delle condizioni dʼimportazione dei paesi importatori; e

b. il rispetto delle condizioni di transito di eventuali Paesi di transito.

Art. 49 Obblighi dellʼesportatore

1Lʼesportatore deve informarsi sulle condizioni di importazione vigenti in quel momento nello Stato di destinazione, in particolare in merito ai certificati sanitari necessari.

2Egli è tenuto a procurarsi un modello aggiornato del certificato sanitario del Paese straniero interessato e a sottoporlo alle autorità cantonali competenti per la firma.

Art. 50 Convalida e rilascio dei certificati sanitari stranieri da parte

dellʼUSAV

1LʼUSAV convalida i certificati sanitari stranieri e ne autorizza il rilascio come modello per le autorità cantonali competenti qualora essi non contengano norme incompatibili con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e sulle epizoozie.