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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine
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Art. 8 Condizioni eccezionali per lʼimportazione di determinate varietà di
carne bovina da Stati che non vietano lʼuso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali.
1La carne bovina delle voci di tariffa 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 o 0202.3091, proveniente da Stati in cui lʼimpiego di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali non è vietato, può essere importata anche in assenza di un certificato sanitario riconosciuto dallʼUE, purché:
a. sia importata in Svizzera per via aerea diretta attraverso un posto dʼispezione frontaliero autorizzato;
b. sia accompagnata da un certificato sanitario valido per lʼimportazione in Svizzera; e
c. sia destinata esclusivamente al consumo nel territorio doganale svizzero.
2Inoltre, lʼimportatore di carne bovina di cui al capoverso 1 e tutti gli acquirenti successivi devono garantire allʼAmministrazione delle dogane, con un vincolo dʼimpiego, di:
a. tenere una contabilità delle merci;
b. indicare nei documenti di vendita e fornitura, a ogni cessione di carne bovina, che questʼultima è destinata esclusivamente al consumo nel territorio doganale svizzero; e
c. rispettare i requisiti di dichiarazione e di trasformazione ai sensi dellʼarticolo 30.
3La procedura ai sensi del capoverso 2 e i controlli sono retti per analogia dagli articoli 2 lettera c, 6‒8 e 23‒25 dellʼordinanza del DFE del 4 aprile 200714 sulle agevolazioni doganali.
4Lʼeccezione non si applica ai preparati e ai prodotti a base di carne bovina.
Art. 9 Dichiarazione di carne bovina ai sensi dellʼarticolo 8
1Ai sensi dellʼarticolo 8, la carne bovina deve essere dichiarata al più tardi al momento del controllo veterinario di confine per quanto concerne lʼeventuale impiego di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali, indicando tale menzione sullʼimballaggio più esterno, conformemente allʼarticolo 3 capoverso 1 ODAgr15.
2La dichiarazione deve essere effettuata in una delle lingue ufficiali o in inglese. Le dichiarazioni devono essere conformi allʼarticolo 5 ODAgr.
Art. 10 Reimportazione delle partite respinte
1I prodotti animali che, successivamente allʼesportazione, sono respinti da un terzo Stato possono essere reimportati qualora presentino un certificato, in originale o in copia autenticata, rilasciato dallʼautorità che ha respinto la partita, in cui si motiva il respingimento e si conferma che:
14 RS 631.012
15 RS 916.51