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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

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4La carne bovina ai sensi dellʼarticolo 8 può essere trasformata in preparati e prodotti a base di carne soltanto se tali prodotti sono forniti direttamente ai consumatori da parte di aziende di vendita al dettaglio. Essi devono recare dichiarazioni secondo il capoverso 1.

5Le parti e le sezioni di carne bovina ai sensi dellʼarticolo 8 non utilizzate secondo i capoversi 3 e 4 devono essere eliminate come materiale della categoria 3 conformemente allʼOESA20.

Art. 31 Sorveglianza della selvaggina di pelo e della selvaggina di piuma

La selvaggina di pelo importata con la pelle e la selvaggina di piuma non spennata devono essere oggetto di autocontrollo nellʼazienda di destinazione secondo le disposizioni dellʼOMCC21 nonché di una sorveglianza veterinaria ufficiale.

Sezione 8: Obblighi delle persone coinvolte

Art. 32 Responsabilità per le partite e i documenti

Chiunque importi animali e prodotti animali è responsabile della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti.

Art. 33 Importatore

1Lʼimportatore deve informare la persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione che la partita deve essere presentata al servizio veterinario di confine per un controllo completo o, se la partita viene importata in transito attraverso uno Stato membro dellʼUE, lʼIslanda o la Norvegia senza un controllo veterinario di confine completo, per un controllo definitivo.

2In caso di prodotti animali, lʼimportatore deve notificare alla persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione la temperatura alla quale tali prodotti devono essere immagazzinati (art. 22).

3Egli deve fornire in tempo utile le informazioni e i documenti necessari allʼimpresa che presta servizi di sdoganamento. Lʼimportatore può anche incaricare uno spedizioniere di fornire in tempo utile le informazioni e i documenti necessari allʼimpresa che presta servizi di sdoganamento.

4In caso di partite trasportate per posta, ad eccezione delle partite private di cui allʼarticolo 13, lʼimportatore è responsabile di contrassegnare la partita in modo tale che sia riconoscibile dalla posta come soggetta al controllo veterinario di confine.

Art. 34 Persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione

La persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione deve in particolare:

20 RS 916.441.22

21 RS 817.190