Progetto

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 32Fedlex · Progetto

2La registrazione nonché lʼattualizzazione e la cancellazione dei dati sono effettuate dallʼUSAV.

3Le autorità registrate devono comunicare immediatamente allʼUSAV i cambiamenti dʼindirizzo.

Art. 99 Accesso

1Le autorità registrate hanno accesso a TRACES.

2Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione dellʼUSAV. La frequenza di questo corso è gratuita.

Art. 100 Obblighi delle autorità cantonali

1Le autorità cantonali competenti effettuano registrazioni, attualizzazioni e cancellazioni in TRACES nellʼambito della propria sfera di competenza.

2Le autorità cantonali incaricate della gestione di TRACES hanno lʼobbligo di frequentare regolarmente i corsi di aggiornamento dellʼUSAV.

Art. 101 Coordinamento

1LʼUSAV coordina la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti in merito a TRACES.

2LʼUSAV può emanare direttive tecniche inerenti a TRACES.

Capitolo 8: Tasse e costi

Art. 102 Tasse e costi relativi allʼimportazione

1Sono a carico dellʼimportatore le seguenti tasse e costi relativi alle importazioni:

a. le tasse per le prestazioni di servizi e le decisioni dellʼUSAV secondo lʼordinanza del 30 ottobre 198542 sulle tasse dellʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;

b. tutti i costi generati durante lʼimportazione dai provvedimenti e controlli disposti dalla Confederazione o dai Cantoni;

c. i costi sostenuti per gli esami di laboratorio ai sensi dellʼarticolo 65 capoverso 3;

d. i costi degli esami di laboratorio disposti nellʼambito di controlli a campione, se lʼesito di tali esami è sfavorevole;

e. tutti i costi di quarantena di cui allʼarticolo 85.

f. i costi dovuti a unʼanalisi dei rischi ai sensi dellʼarticolo 4 capoverso 3.

42 RS 916.472