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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine
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2La registrazione nonché lʼattualizzazione e la cancellazione dei dati sono effettuate dallʼUSAV.
3Le autorità registrate devono comunicare immediatamente allʼUSAV i cambiamenti dʼindirizzo.
Art. 99 Accesso
1Le autorità registrate hanno accesso a TRACES.
2Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione dellʼUSAV. La frequenza di questo corso è gratuita.
Art. 100 Obblighi delle autorità cantonali
1Le autorità cantonali competenti effettuano registrazioni, attualizzazioni e cancellazioni in TRACES nellʼambito della propria sfera di competenza.
2Le autorità cantonali incaricate della gestione di TRACES hanno lʼobbligo di frequentare regolarmente i corsi di aggiornamento dellʼUSAV.
Art. 101 Coordinamento
1LʼUSAV coordina la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti in merito a TRACES.
2LʼUSAV può emanare direttive tecniche inerenti a TRACES.
Capitolo 8: Tasse e costi
Art. 102 Tasse e costi relativi allʼimportazione
1Sono a carico dellʼimportatore le seguenti tasse e costi relativi alle importazioni:
a. le tasse per le prestazioni di servizi e le decisioni dellʼUSAV secondo lʼordinanza del 30 ottobre 198542 sulle tasse dellʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
b. tutti i costi generati durante lʼimportazione dai provvedimenti e controlli disposti dalla Confederazione o dai Cantoni;
c. i costi sostenuti per gli esami di laboratorio ai sensi dellʼarticolo 65 capoverso 3;
d. i costi degli esami di laboratorio disposti nellʼambito di controlli a campione, se lʼesito di tali esami è sfavorevole;
e. tutti i costi di quarantena di cui allʼarticolo 85.
f. i costi dovuti a unʼanalisi dei rischi ai sensi dellʼarticolo 4 capoverso 3.