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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

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Art. 2 Diritto applicabile

1Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano lʼordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie (OFE) e lʼordinanza del 23 novembre 20056 sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso.

2Sono fatte salve le disposizioni dei seguenti atti normativi:

a. ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 20087;

b. ordinanza del 4 settembre 20138 sulla circolazione di specie di fauna e di flora protette;

c. ordinanza del ...9 concernente lʼimportazione, il transito e lʼesportazione di animali da compagnia.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. territorio dʼimportazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione).

b. Paesi terzi: tutti i Paesi eccetto gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda e la Norvegia;

c. prodotti animali: tutti i possibili vettori di agenti epizootici, in particolare:

1. sperma animale, ovuli ed embrioni;

2. derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale;

3. sottoprodotti di origine animale;

4. fieno e paglia.

d. sottoprodotti di origine animale: i corpi di animali nonché le carcasse di animali e prodotti di origine animale non destinati allʼuso alimentare, interi o in parti, greggi o trasformati;

e. certificato sanitario: documento rilasciato dalle autorità competenti del Paese di provenienza che attesta la provenienza di una partita nonché lʼottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;

f. DVCE: documento veterinario comune di entrata secondo il regolamento (CE) n. 282/200410 nonché il regolamento (CE) n. 136/200411;

5 RS 916.401

6 RS 817.02

7 RS 455.1

8 RS 453.0

9 RS ...

10 Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario che provengono da Paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11; da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 585/2004, GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17.