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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

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4Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione dellʼUSAV. La frequenza di questo corso è gratuita.

Art. 17 Notificazione preventiva presso il servizio veterinario di confine

1Lʼimportazione di partite soggette a un controllo veterinario di confine in Svizzera deve essere notificata al servizio veterinario di confine prima del loro arrivo.

2Per questo va compilata la parte 1 del DVCE nel sistema informatico TRACES e trasmessa, firmata, al rispettivo posto dʼispezione frontaliero.

3Lʼimportatore è responsabile della notificazione preventiva. Egli può incaricare, per tale compito, uno spedizioniere o una persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione;

4La notificazione preventiva deve essere effettuata al più tardi:

a. per gli animali: un giorno lavorativo prima dellʼatterraggio dellʼaeromobile.

b. per i prodotti animali: al momento dellʼatterraggio dellʼaeromobile.

Art. 18 Notificazione preventiva presso le autorità cantonali competenti Lʼimportatore deve notificare preventivamente al veterinario cantonale lʼimportazione di:

a. sperma, ovuli ed embrioni della specie suina: al più tardi dieci giorni prima dellʼimportazione;

b. animali ad unghia fessa, gallinacei (Galliformes), palmipedi (Anseriformes) e struzioniformi (Struthioniformes): al più tardi sei giorni prima dellʼimportazione.

Sezione 4: Identificazione e certificati sanitari

Art. 19 Identificazione dellʼimballaggio più esterno delle partite

1Al momento dellʼimportazione, lʼimballaggio più esterno delle partite di prodotti animali deve recare un marchio di identificazione conforme alle prescrizioni dellʼUE.

2Il DFI designa gli atti normativi determinanti dellʼUE.

Art. 20 Certificati sanitari

1I certificati sanitari devono essere validi per lʼintera partita. Essi devono essere allegati in originale alla partita.

2I certificati sanitari devono essere firmati dallʼautorità competente. Laddove previsto, i certificati possono essere firmati anche da una persona abilitata della società autorizzata alla loro emissione.

3Il DFI stabilisce gli ulteriori requisiti formali dei certificati sanitari.