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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

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2I costi degli esami di laboratorio sono fatturati direttamente dal laboratorio incaricato.

3Lʼimportatore deve essere informato preventivamente circa la prevista entità dei costi per lʼanalisi dei rischi.

4I costi di custodia di cui allʼarticolo 23 capoverso 3 vengono fatturati alla persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione.

Art. 103 Tasse e costi relativi al transito

Le tasse e i costi relativi al transito sono fatturati alla persona soggetta allʼobbligo di dichiarazione ai sensi dellʼarticolo 102 capoverso 1. Lʼarticolo 102 capoversi 2-4 si applica per analogia.

Art. 104 Tasse e costi relativi allʼesportazione

I costi dei servizi amministrativi relativi allʼesportazione di animali e prodotti animali sono a carico del richiedente.

Art. 105 Riscossione da parte dei Cantoni

I Cantoni possono riscuotere tasse conformemente al diritto cantonale per le prestazioni di servizi fornite in esecuzione della presente ordinanza.

Capitolo 9: Disposizioni procedurali

Art. 106 Decisioni e mezzi di ricorso

1I permessi e le altre decisioni dellʼUSAV sono disciplinati dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 196843 sulla procedura amministrativa. Per le opposizioni si applica inoltre lʼarticolo 59b della legge del 1° luglio 196644 sulle epizoozie.

2I ricorsi e le opposizioni rientranti nel campo dʼapplicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 52 e 55 della legge del 9 ottobre 199245 sulle derrate alimentari.

3La procedura delle autorità cantonali dʼesecuzione è disciplinata dal diritto procedurale del rispettivo Cantone.

Art. 107 Notificazione di infrazioni

Il veterinario ufficiale cantonale o il veterinario di confine notifica allʼautorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sullʼallevamento del bestiame, in particolare quelle concernenti:

43 RS 172.021

44 RS 916.40

45 RS 817.0