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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine
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2Il DFI può inoltre autorizzare lʼUSAV ad effettuare adeguamenti tecnici in merito a:
a. i prodotti animali soggetti a oneri particolari di cui allʼarticolo 7 capoverso 1 lettera a che devono essere importati accompagnati da un certificato sanitario specifico;
b. le condizioni per lʼimportazione nel traffico turistico di prodotti animali per il consumo privato di cui allʼarticolo 12.
c. i requisiti relativi alle stazioni di quarantena di cui allʼarticolo 85 capoverso 1.
Art. 111 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Lʼabrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nellʼallegato.
Art. 112 Entrata in vigore
1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il ....
2Lʼarticolo 35 capoverso 4 entra il vigore il ....
... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova