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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

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a. il DVCE;

b. copie autenticate dei certificati sanitari.

2Nel momento in cui sono immessi in libera pratica, gli animali da allevamento della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza secondo gli articoli 27 e 28 dellʼordinanza del 31 ottobre 201218 sullʼallevamento di animali.

3I documenti di accompagnamento, ai sensi del capoverso 1, devono essere conservati per almeno tre anni presso lʼazienda di destinazione.

Art. 28 Identificazione degli animali

1Lʼidentificazione e la registrazione degli animali secondo gli articoli 7‒19a OFE19 devono essere effettuate nellʼazienda di destinazione. Se viene disposta una quarantena, tali operazioni devono essere effettuate nella stazione di quarantena.

2Gli animali da macello e i cavalli già registrati non devono essere identificati e registrati.

Art. 29 Obblighi di notifica delle aziende

1Lʼazienda di destinazione deve notificare allʼautorità cantonale competente lʼarrivo di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dellʼarticolo 7, entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del posto dʼispezione frontaliero. Se lʼazienda non ottempera a tale obbligo, lʼautorità cantonale può revocarle lʼautorizzazione e infliggerle appropriate sanzioni.

2Lʼazienda di destinazione deve notificare al veterinario cantonale, al più tardi entro 24 ore dal loro arrivo, lʼingresso di :

a. sperma, ovuli ed embrioni della specie suina;

b. animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi.

Art. 30 Oneri supplementari per la carne bovina ai sensi dellʼarticolo 8

1Per la carne bovina, al più tardi nella prima azienda di destinazione si deve apporre su ogni imballaggio contenente carne la dichiarazione secondo gli articoli 3 e 5 ODAgr in una delle lingue ufficiali.

2A ogni cessione di carne bovina allʼinterno del territorio doganale ai sensi dellʼarticolo 8, nei documenti di vendita e fornitura deve essere indicata la riserva dʼimpiego. Il DFI stabilisce i requisiti della riserva dʼimpiego.

3Le parti e le sezioni derivanti dal taglio o dalla preparazione delle carni bovine di cui allʼarticolo 8 possono essere fornite direttamente ai consumatori soltanto da parte di aziende di vendita al dettaglio. Esse devono recare dichiarazioni secondo il capoverso 1.

18 RS 916.310

19 RS 916.401