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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

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b. animali e prodotti animali senza proprietario;

c. i prodotti animali palesemente avariati e per i quali è stato accertato il superamento dei valori limite stabiliti dallʼordinanza del 26 giugno 199531 sulle sostanze estranee e sui componenti;

d. gli animali morti;

e. gli animali che non possono essere respinti per motivi contemplati dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.

2I prodotti animali confiscati e gli animali morti vengono eliminati dallʼUSAV secondo le disposizioni dellʼOESA32.

3Per gli animali confiscati può essere ordinata lʼeutanasia.

Art. 74 Misure immediate

1Il servizio veterinario di confine ordina le misure immediate necessarie per evitare minacce alla salute degli animali ed eventuali danni ad altre partite.

2In caso di possibile minaccia per la salute degli animali, esso dispone in particolare:

a. lʼisolamento preventivo;

b. le misure previste dallʼOFE33;

c. il ricovero, lʼabbeveramento, lʼalimentazione e la cura degli animali.

Art. 75 Ulteriori misure

1Il servizio veterinario di confine può ordinare la pulizia e la disinfezione di mezzi di trasporto, impianti, installazioni e apparecchiature.

2Può inoltre ordinare il divieto di caricamento su mezzi di trasporto inadatti.

Sezione 2: Obblighi di notifica alle autorità

Art. 76 Notificazioni in caso di rilascio di importazioni di prodotti animali

soggetti a oneri particolari

1Non appena una partita importata di prodotti animali soggetti a oneri particolari secondo lʼarticolo 7 è rilasciata dal servizio veterinario di confine, questʼultimo informa del rilascio lʼautorità cantonale competente tramite il sistema TRACES o via e-mail.

2Lʼautorità cantonale competente per lʼazienda di destinazione informa:

31 RS 817.021.23

32 RS 916.441.22

33 RS 916.401