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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

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2Gli esercenti degli aeroporti mettono a disposizione i locali, le installazioni e gli impianti necessari.

3LʼUSAV corrisponde loro unʼadeguata pigione.

Art. 96 Requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti

1Un posto dʼispezione frontaliero deve disporre dei locali, delle installazioni e degli impianti necessari allo svolgimento dei controlli da parte del servizio veterinario di confine.

2Le installazioni devono essere sistemate in modo da consentire procedure di lavoro continue, in cui sia escluso il rischio di contaminazione delle partite e sia garantita la separazione delle partite controllate da quelle non controllate.

3Il DFI definisce i requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti.

4LʼUSAV stabilisce quali installazioni tecniche devono essere presenti nei posti dʼispezione frontalieri.

Art. 97 Adeguamenti

1LʼUSAV esige dagli esercenti degli aeroporti un adeguamento dei locali entro un termine ragionevole, se:

a. per determinate categorie di animali e prodotti animali i requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti non sono più soddisfatti; o

b. se, a causa del traffico elevato, i locali non possono più adempiere alle loro funzioni.

2Se gli adeguamenti non vengono effettuati in tempo utile, fino allʼeliminazione delle lacune il posto dʼispezione frontaliero non è più riconosciuto per le categorie di animali e prodotti animali in questione.

3Lʼesercente dellʼaeroporto deve informare immediatamente le compagnie aeree al riguardo.

Sezione 3: Sistema informatico TRACES

Art. 98 Registrazione

1Devono essere registrate nel sistema informatico TRACES le seguenti autorità:

a. lʼUSAV;

b. lʼAmministrazione delle dogane;

c. gli uffici dei veterinari cantonali;

d. gli uffici dei chimici cantonali;

e. i veterinari ufficiali;

f. gli ispettori cantonali delle derrate alimentari.