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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine
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a. mediante TRACES, al più tardi 15 giorni solari dopo il rilascio della partita, il posto dʼispezione frontaliero che ha comunicato la partenza della partita sullʼarrivo della stessa nellʼazienda di destinazione e sul risultato dei controlli;
b. per e-mail o per fax, al più tardi 15 giorni lavorativi dopo il rilascio della partita, lʼufficio doganale competente in merito allʼadempimento dellʼonere o a un eventuale ritardo.
3Il servizio veterinario di confine informa lʼAmministrazione delle dogane di ogni partita soggetta a oneri particolari.
Art. 77 Notificazioni in caso di transito di prodotti animali soggetti a oneri
particolari
1Per i prodotti animali soggetti a oneri particolari in transito verso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda e la Norvegia, sottoposti in Svizzera a un controllo veterinario di confine completo, il servizio veterinario di confine informa, mediante TRACES, lʼautorità di controllo competente del Paese di destinazione.
Art. 78 Notificazioni e pubblicazioni delle aziende autorizzate per le impor-
tazioni soggette a oneri particolari
1Le autorità cantonali notificano allʼUSAV le aziende e le installazioni autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7.
2LʼUSAV pubblica un elenco delle aziende autorizzate e lo trasmette alla Commissione europea.
Art. 79 Notificazioni in caso di transito attraverso gli Stati membri dellʼUE,
lʼIslanda o la Norvegia a destinazione di Paesi terzi
1In caso di transito di partite attraverso gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo, il servizio veterinario di confine informa mediante TRACES il posto dʼispezione frontaliero dal quale la partita lascerà il territorio dʼimportazione o uno Stato membro dellʼUE, lʼIslanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo. Il posto dʼispezione frontaliero informa il servizio veterinario di confine non appena la partita ha lasciato lo Stato membro dellʼUE, lʼIslanda o la Norvegia.
2Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio dʼimportazione o gli Stati membri dellʼUE, lʼIslanda o la Norvegia entro il termine previsto, il servizio veterinario di confine informa lʼAmministrazione delle dogane. Questʼultima compie ulteriori accertamenti. Se lʼuscita dal territorio dʼimportazione, da uno Stato membro dellʼUE, dallʼIslanda o dalla Norvegia non può essere appurata dallʼAmministrazione delle dogane, lʼUSAV informa gli Stati attraverso i quali doveva transitare la partita.