Progetto

Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto

3Se lʼazienda ha già ottenuto unʼautorizzazione di cui allʼarticolo 13 dellʼordinanza del 23 novembre 200524 sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso, il riconoscimento come azienda esportatrice deve essere coordinato con tale autorizzazione.

4Lʼautorità cantonale competente comunica allʼUSAV la lista dei riconoscimenti rilasciati. Questʼultimo tiene un registro delle aziende esportatrici riconosciute.

Art. 53 Condizioni particolari per lʼesportazione di sottoprodotti di origine

animale

1I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un permesso dellʼUSAV:

a. sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OESA,25 eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201126;

b. i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dellʼarticolo 7 OESA, eccettuati pelli, pellame, resti alimentari e prodotti sottoposti a sterilizzazione a pressione ai sensi dellʼarticolo 39 capoverso 3 OESA.

2LʼUSAV rilascia il permesso se:

a. allʼesportazione non si oppongono motivi di polizia sanitaria e viene garantito il rispetto delle condizioni dʼimportazione del Paese di destinazione;

b. lʼazienda esportatrice prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine animale in Svizzera conformemente allʼarticolo 39 capoverso 2 OESA; e

c. il Paese di destinazione ha approvato lʼimportazione dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2.

3Nei casi contemplati al capoverso 2 lettera b, lʼUSAV sottopone la domanda di esportazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione.

Art. 54 Disposizioni particolari per i dispositivi medici

Se il Paese di destinazione richiede un controllo veterinario ufficiale per lʼesportazione di dispositivi medici ai sensi allʼarticolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 200027 sugli agenti terapeutici, si applicano gli articoli 48‒52 e 104.

24RS 817.02

25 RS 916.441.22

26 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014, GU L 165 del 04.06.2014, pag. 33.

27 RS 812.21