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Consultazione 2013/109: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) · 39 pagine
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allʼinterno dello stesso aeromobile devono essere eliminate dalle aziende di catering secondo lʼarticolo 22 OESA36.
2Le modalità di eliminazione impiegate dalle aziende di catering devono essere autorizzate dal Cantone.
3Le aziende di catering comunicano allʼUSAV le modalità di eliminazione autorizzate. Eventuali modifiche vanno notificate senza indugio.
Art. 84 Misure in caso di importazione, transito o esportazione illegali
1Se lʼAmministrazione delle dogane, altri organi o privati al di fuori dei posti dʼispezione frontalieri autorizzati scoprono animali o prodotti animali per i quali sussistano sufficienti indizi di importazione, transito o esportazione illegali, lʼautorità competente del Cantone sul cui territorio è stata effettuata la scoperta viene informata in merito.
2Lʼautorità cantonale sequestra gli animali o i prodotti animali e prende i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali. Se la notificazione non proveniva dallʼAmministrazione delle dogane, questʼultima va immediatamente avvisata.
3Lʼautorità può disporre esami veterinari, la quarantena, il respingimento o lʼabbattimento degli animali. Essa elimina i prodotti animali secondo le disposizioni dellʼOESA37 oppure ordina tale eliminazione.
4Lʼautorità che ha ordinato il sequestro custodisce gli animali e i prodotti animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio dellʼautore dellʼinfrazione.
Sezione 4: Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale
Art. 85 Quarantena
1Se è prescritta dalle condizioni dʼimportazione, la quarantena degli animali deve essere effettuata:
a. in una stazione di quarantena riconosciuta dallʼUSAV che soddisfi i requisiti stabiliti dal DFI; oppure
b. in un effettivo di animali che soddisfi i requisiti degli articoli 67 o 68 OFE38.
2Per gli uccelli ornamentali e quelli selvatici la quarantena deve essere effettuata in unʼinstallazione conforme allʼallegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/201339.
36 RS 916.441.22
37 RS 916.441.22
38 RS 916.401
39 Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nellʼUnione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione secondo GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1.